Statuto

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MUSEO PUCCINIANO DI CELLE

Visita la casa di Puccini a Celle e il museo al suo interno!


Associazione Lucchesi nel Mondo - APS Ente del Terzo Settore con sede in Lucca Ente morale D.P.R. 23-11-1973 n. 935

Statuto

art. 1 - Costituzione

È costituita l'Associazione denominata "Associazione Lucchesi nel Mondo - Aps" con sede legale in Lucca nel Castello di Porta San Pietro (Mura Urbane), la quale svolge la sua attività in Lucca e nel Mondo.

L’Associazione è costituita e organizzata in forma di Associazione di Pro- mozione Sociale ai sensi dell’articolo 35 e seguenti del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117.

L'Associazione ha personalità giuridica di diritto privato attribuita con

D.P.R. 23/11/1973 n. 935 e ha durata a tempo indeterminato.

Nei limiti consentiti dalle leggi e dallo Statuto, l'Associazione può possedere beni mobili e immobili, assumere obbligazioni, stare in giudizio e riceve- re lasciti e donazioni.

L'Associazione è apartitica ed ha un proprio "logo".

art. 2 – Finalità – Attività e Oggetto sociale

L’Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale a favore di associati, loro familiari o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

Tutte le attività sono svolte dall’Associazione avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato svolta dai propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L’Associazione opera nei settori di interesse generale di cui all’art. 5 del D. Lgs 3/7/2017 n. 117 e precisamente:

“d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

f) interventi di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio ai sensi del D. Lgs 22 gennaio 2004 n. 42 e successive modificazioni;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica di volontariato e delle attività di interesse genera- le di cui al presente articolo;

j) radio diffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell’art. 16 comma 5 della legge 6 agosto 1990 n. 223 e successive modificazioni;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, cultura- le o religioso;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti, delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le "banche dei tempi" di cui all’art. 27 della legge 8 marzo 2000 n. 53 ed i gruppi di acquisto solidale di cui all’art. 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007 n. 244”.

Tali attività sono particolarmente orientate a rendere l’Associazione un ponte di collegamento tra gli associati residenti in Lucchesia, quelli emigrati nel mondo, nonché i loro discendenti, che, pur essendo cittadini dei Paesi dove sono nati e cresciuti, avvertono l'esigenza di recuperare il senso delle loro radici attraverso un riferimento culturale con la terra origine degli avi.

L’Associazione ha tra i suoi scopi la gestione e la valorizzazione del Museo allestito e organizzato nella Casa dei Puccini, in frazione Celle del Comune di Pescaglia, al fine di svilupparne la conoscenza come luogo di memoria nonchè per farne riferimento di attività musicali e di promozione culturale oltre a meta di attività turistiche per la valorizzazione dei luoghi pucciniani. Per una più idonea valorizzazione del Museo di Celle, l’Associazione può decidere le forme di gestione dello stesso.

L’Associazione cura altresì una continua e sistematica raccolta di documenti che testimoniano la storia dell’emigrazione lucchese tramite le testimonianze delle attività dei singoli e delle comunità all’estero che costituiscono il patrimonio documentario del Centro di Documentazione “D. Rovai”.

Per finanziare la sua attività l’Associazione può svolgere attività di raccolta fondi ai sensi e con le modalità stabilite dal D. Lgs. n. 117 del 2017.

art. 3 - Attività partecipativa

L'Associazione svolge attività di indirizzo, di collaborazione e di consulenza alle Associazioni, Circoli o altre forme associative comunque denominate costituite in Italia e all'Estero che hanno deciso di aderire all'Associazione stessa adottando uno Statuto che si richiami alle finalità dell'Associazione Lucchesi nel Mondo, ferma restando l'autonomia e la responsabilità organizzativa e amministrativa degli organismi aderenti.

A tale scopo l'Associazione solleciterà e asseconderà la costituzione di questi Organismi da configurare territorialmente, caso per caso, come proiezione ed espressione della Associazione stessa.

L'Associazione aderisce a organismi riconosciuti operanti a livello nazionale nel settore della emigrazione e negli altri settori di attività in cui essa opera.

L’associazione partecipa con propri rappresentanti ad altri organismi privati e pubblici che svolgono attività nel settore dell'emigrazione, della valorizza- zione dei luoghi e della musica pucciniana nonchè del turismo, in particolar modo quello finalizzato alla riscoperta delle radici ed alla promozione della cultura, della identità e delle eccellenze della provincia di Lucca.

art. 4 – Rapporti con gli Enti pubblici

L’Associazione collabora con gli Enti Locali nella co-progettazione e realiz- zazione di progetti specifici di intervento nei settori nei quali svolge la pro- pria attività di interesse generale anche mediante la stipula di apposite con- venzioni.

art. 5 - Gli Associati

Possono essere soci della Associazione le persone fisiche e giuridiche, pub- bliche e private, e altre associazioni di promozione sociale.

Il numero dei soci persone fisiche, mai inferiore a sette, è illimitato.

I soci dell'Associazione si distinguono in soci fondatori e soci ordinari.

Sono soci fondatori coloro, persone fisiche od Enti, che hanno fondato l'Associazione e figurano come tali nell'Atto costitutivo e coloro che vi hanno aderito entro il 31 dicembre 1968.

Sono soci ordinari gli Enti, Associazioni e persone fisiche che aderiscono al- le finalità dell’Associazione ed alle attività indicare all’Art. 2 del presente statuto e versano la quota annuale fissata dal Consiglio Direttivo.

I soci ordinari che forniscono all'Associazione una quota associativa maggio- rata rispetto a quella fissata annualmente dal Consiglio Direttivo, si qualificano come “soci sostenitori”.

Il pagamento della quota associativa annuale è condizione per l'esercizio da parte degli associati del diritto di voto attivo e passivo e di partecipazione al- le Assemblee.

Per i soci minori di età, il diritto di votare in Assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi.

E' esclusa la trasmissibilità della quota o contributo associativo e la rivalutabilità della stessa. E' esclusa altresì la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Il socio è tenuto ad adottare comportamenti conformi allo spirito ed alla finalità dell’Associazione, a tutelarne il nome nonché a improntare a correttezza i rapporti con gli altri soci e con gli organi sociali.

art. 6 - Soci onorari

La qualifica di “socio onorario” può essere conferita dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente a coloro che abbiano acquistato particolari meriti nei confronti dell'Associazione e più in generale abbiano svolto significativa attività nell’ambito del problema migratorio. I soci onorari hanno diritto al voto versando la quota associativa.

art. 7 - Iscrizione a socio

L’iscrizione a socio avviene su domanda scritta da presentare dall’interessa- to al Consiglio Direttivo il quale delibera entro il termine di 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta. Il rigetto della domanda deve essere motivato ed è notificato all’interessato con mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione.

L’interessato può ricorrere entro i 60 (sessanta) giorni dal ricevimento all’Assemblea dei soci che deciderà nella sua prima seduta, previa audizione dello stesso interessato.

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione de- gli associati.

Tutti i soci hanno pari dignità, diritti e doveri nei confronti dell'Associazione ed hanno diritto a partecipare alla vita associativa.

art. 8 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per:

  1. decesso;
  2. decadenza: quando il socio non esegua il versamento della quota associativa per più di due annualità consecutive;
  3. esclusione: in conseguenza di gravi mancanze, su decisione dell'Assemblea;
  4. recesso: da parte del socio da comunicare dall'interessato per scritto al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto dal 1 gennaio dell'anno successivo. La perdita della qualità di socio, ad eccezione del caso di cui alla lett. c) sul

quale delibera l'Assemblea, è disposta dal Consiglio Direttivo con la formu- la di "presa d'atto".

art. 9 - Organi della Associazione

Sono organi dell'Associazione:

l'Assemblea; il Presidente; il Consiglio Direttivo; l’Organo di Controllo.

art. 10 - L'Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta dai soci or- dinari iscritti da almeno 3 (tre) mesi che siano in regola con il pagamento della quota annuale i quali hanno diritto di voto singolo in base ai criteri del secondo comma dell'art. 2538 del Codice Civile.

L’Assemblea ha le seguenti competenze:

  • nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il sog- getto incaricato della revisione legale dei conti;
  • approva il bilancio di esercizio;
  • delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sen- si dell’art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  • delibera sulla esclusione degli associati;
  • delibera sulle modificazioni dell’Atto costitutivo o dello Statuto;
  • approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
  • delibera lo scioglimento;
  • delibera la trasformazione, fusione o scissione dell’Associazione;
  • delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall’Atto costitutivo o dal- lo Statuto alla sua competenza.

art. 11 - Funzionamento dell'Assemblea

L'Assemblea è convocata ogni anno, entro il 30 (trenta) aprile, in seduta ordinaria, per l'approvazione del bilancio di esercizio con l’allegata relazione di missione o, in relazione all’ammontare delle entrate, il rendiconto finanziario e la nota integrativa redatti dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea può essere convocata in seduta straordinaria quando il Presi- dente e il Consiglio Direttivo lo ritengano necessario o quando sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.

La convocazione dell’Assemblea, da inviare a ciascun socio almeno quindi- ci giorni prima della data fissata per la riunione, è fatta mediante avviso spedito con mezzo idoneo ad assicurarne il ricevimento.

Nell’avviso sono indicati gli argomenti da trattare.

L’assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza, dal Consigliere più anziano di età; in ulteriore subordine, su decisione dell'assemblea, da un altro membro del Consiglio direttivo o, in mancanza, da qualsiasi associato.

Il presidente dell'assemblea è assistito dal Segretario. La funzione di verbalizzazione è affidata ad un notaio nei casi previsti dalla normativa applicabile oppure qualora il Presidente ne richieda comunque la presenza.

art. 12 - Validità della Assemblea

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è valida, in prima convocazione, quando è presente almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.

La seconda convocazione sarà tenuta almeno un giorno dopo la prima ed è valida qualunque sia il numero dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e di responsabilità, gli Amministrazioni non hanno voto.

art. 13 - Delega, rappresentanza e voto per corrispondenza

Gli aventi diritto a partecipare alla Assemblea hanno facoltà di farsi rappresentare da altri soci mediante delega scritta. Nessun socio può avere più di tre deleghe.

Per i soci residenti all’estero è previsto il voto per corrispondenza o mediante altro mezzo di telecomunicazione idoneo a garantire la certezza dell’identità del votante.

art. 14 - Modifiche Statutarie

Per procedere a modifiche dello Statuto occorre in prima convocazione la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli aventi diritto al voto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti ed in seconda convocazione la maggioranza degli aventi diritto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio sociale occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

Nei casi di cui ai precedenti commi le funzioni di Segretario sono svolte da un Notaio.

Non costituisce modifica statutaria l'eventuale trasferimento della sede della Associazione.

art. 15 - Elezione delle cariche sociali

L'Assemblea ordinaria elegge a maggioranza, con separata votazione: il Presidente ed i Componenti del Consiglio Direttivo.

Gli eletti durano in carica cinque anni e possono essere rieletti.

L'Assemblea ordinaria può eleggere un Presidente onorario per la durata del mandato.

Gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indica- te dagli enti associati: si applica l'art. 2382 cod. civ. riguardo alle cause di i- neleggibilità e di decadenza.

art. 16 - Il Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio ed ha la firma sociale; convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, firma i verbali delle adunanze e tutti gli atti dell'Asso- ciazione nonché gli ordinativi di pagamento.

La firma sociale viene conferita anche al Vice Presidente.

Nei casi d'urgenza il Presidente può assumere provvedimenti di ordinaria e straordinaria amministrazione, che dovranno poi essere sottoposti alla ratifi- ca del Consiglio Direttivo, da convocare entro i successivi otto giorni.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le funzioni vengono as- sunte dal Vice Presidente.

Qualora nel corso del mandato venga a mancare per dimissioni o per altra ra- gione il Presidente, il Vice Presidente provvede alla convocazione del Consi- glio Direttivo per gli adempimenti occorrenti per la convocazione dell'As- semblea straordinaria per l'elezione del nuovo Presidente da avvenire entro due mesi dall'evento, e per tale periodo espleta funzione di Reggente.

art. 17 - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente ed è composto da otto con- siglieri eletti ed è integrato da due soci scelti tra ex emigrati dal Consiglio Direttivo nella sua prima riunione.

Possono altresì partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo gli ex Presi- denti dell’Associazione nonché, con riferimento ai rapporti con il territorio e agli interessi culturali e sociali perseguiti dalla Associazione:

  • il Sindaco di Lucca o suo delegato;
  • il Presidente della Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest o suo dele- gato;
  • il Sindaco del Comune di Pescaglia, nel cui territorio in fraz. Celle si trova la "Casa Museo dei Puccini", o suo delegato;
  • i Sindaci dei Comuni della Provincia.

Possono altresì partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo soggetti che siano stati espressamente invitati per attività di consulenza od altre ragioni ritenute di utilità.

Il Consiglio Direttivo, nella prima riunione, elegge nel suo seno il Vice Pre- sidente, con poteri vicari del Presidente in caso di sua assenza o di impedi- mento ovvero per svolgere attività espressamente delegata.

Nell’ambito del Consiglio direttivo possono essere conferiti incarichi speci- fici di attività a singoli componenti.

Gli Amministratori devono chiedere la propria iscrizione nel RUNTS con indicazione dei poteri ad essi conferiti, a norma di quanto previsto dalla legge. In caso di decesso o di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, si provvede alla sostituzione per elezione in occasione della prima assemblea utile.

art. 18 - Funzionamento del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente con avviso contenente l'or- dine dei lavori da trattare, da inviare ai Consiglieri almeno 7 gg. prima della seduta.

In caso di urgenza il Consiglio Direttivo può essere convocato con un preavviso di almeno 48 ore.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando sia presente la metà più uno dei componenti.

In caso di parità dei voti prevale quello del Presidente.

Qualora un consigliere eletto sia rimasto assente, senza giustificato motivo, per tre riunioni consecutive, egli decadrà ipso iure dalla carica. ed al suo posto subentrerà il primo dei non eletti.

Le riunioni del Consiglio direttivo si svolgono di norma in presenza. E’ prevista la possibilità di svolgere riunioni in collegamento telematico in casi di particolare urgenza o in occasioni di eventi eccezionali, come situazioni che sconsiglino l’assembramento di persone, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri.

art. 19 - Competenze

Sono di competenza del Consiglio Direttivo:

  1. dare esecuzione alle deliberazioni dell'assemblea dei soci;
  2. formulare programmi di attività associativa sulla base delle linee indicate dall’Assemblea;
  3. predisporre il bilancio di esercizio e l’eventuale bilancio sociale;
  4. studiare e realizzare le iniziative per il raggiungimento delle finalità dell’oggetto sociale da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
  5. predisporre e deliberare i Regolamenti;
  6. deliberare l'accettazione di eredità, lasciti e donazioni effettuati all’Associazione;
  7. deliberare l'ammissione di nuovi soci, i provvedimenti disciplinari nei confronti degli associati e la loro esclusione;
  1. fissare l’importo della quota associativa;
  2. assumere e licenziare dipendenti;
  1. nominare un direttore qualora lo sviluppo delle attività sociali ne appalesi l’opportunità;
  2. stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività associative e delibera- re sulle spese di amministrazione;
  3. curare la gestione dei beni mobili ed immobili dell'Associazione o affida- ti alla stessa;
  4. deliberare su ogni argomento necessario per lo svolgimento dell’attività dell’Associazione che non sia riservato espressamente dallo Statuto o dalla Legge alla Assemblea dei soci.

art. 20 – L’Organo di Controllo

L’Assemblea, ricorrendo i presupposti di legge, nomina un organo di Controllo che, su indicazione del Consiglio direttivo, può avere composizione collegiale o monocratica.

Nell’ipotesi di composizione collegiale, l’Organo di Controllo è composto da tre persone di cui una almeno scelta tra le categorie di soggetti di cui all’art. 2397, comma secondo, del codice civile. Nell’ipotesi di composizione monocratica la persona è scelta tra le categorie di soggetti di cui al sopra indicato art. 2397, comma secondo, del codice civile. Ai componenti dell’Organo di controllo si applica l’art.2399 del Codice Civile.

L’Organo di Controllo vigila sull’osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall’Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compi- ti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità so- ciale dell’Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in con- formità alle linee guida di cui all’art. 14 del d.Lgs. 117/2017.

Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, l’Assemblea no- mina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.

Qualora i membri dell’organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

art. 21 - Patrimonio ed entrate

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

  1. fondo di dotazione pari a 15.000 (quindicimila) euro;
  2. immobile abitativo sito in Celle di Pescaglia destinato a Casa - Museo dei Puccini inclusi mobili, arredi, documentazione e cimeli ad esso pertinenti;
  3. altri beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
  4. beni librari e documentazione costituenti il Centro di Documentazione;
  5. eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
  6. eventuali donazioni e lasciti.

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

  1. quote associative;
  2. contributi ordinari e straordinari versati da Enti pubblici e privati, anche finalizzati a specifici progetti da realizzare nell'ambito dei fini statutari;
  3. eventuali contributi da parte della Comunità Europea o di organizzazioni internazionali;
  1. proventi derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
  2. proventi da prestazioni di beni e servizi forniti agli associati e a terzi;
  3. introiti pubblicitari;
  4. erogazioni liberali da parte di associati e di terzi;
  5. iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento. L’Associazione ha l’obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di e- ventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svol- gimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di fina- lità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

art. 22 – Bilancio di esercizio

L'esercizio finanziario dell'Associazione va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio di esercizio è predisposto dal Consiglio Direttivo ed è formato da uno stato patrimoniale e da un rendiconto finanziario con analitica indicazio- ne dei proventi e degli oneri sostenuti, nonché da una “relazione di missio- ne” che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e finanziario e lo modalità di perseguimento delle finalità dell'Associazione.

In relazione all’ammontare delle entrate il bilancio di esercizio può essere redatto sotto forma di “rendiconto finanziario per cassa” al quale è allegata un nota integrativa.

Il bilancio di esercizio deve essere sottoposto all’Assemblea per l’approva- zione entro il 30 aprile dell’anno successivo al quale si riferisce e deve esse- re poi depositato presso il RUNTS.

L’Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associa- ti, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento indi- viduale del rapporto associativo.

Art. 23 - I Libri Sociali

L’Associazione tiene i seguenti libri:

  1. - libro degli associati;
  2. - registro dei volontari che svolgono attività in modo non occasionale;
  3. - libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea;
  4. - libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
  5. - libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di Controllo.

I libri sociali di cui alle lettere a), b), c), d) sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo con affidamento dell’incarico a uno o più componenti del Consiglio stesso. Il libro di cui alla lett. e) è tenuto dall’Organo di Controllo.

I soci hanno diritto di consultare i libri sociali presentando domanda scritta e sotto l’osservanza delle modalità indicate dal Consiglio Direttivo.

art. 24 - I Volontari

Sono volontari gli associati che in modo non occasionale coadiuvano il Consiglio Direttivo per libera scelta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neppure indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà e nell’interesse della comunità.

L’attività dei volontari non può essere retribuita neppure dai beneficiari delle prestazioni.

Ai volontari sono rimborsate dalla Associazione soltanto le spese effettiva- mente sostenute e documentate  entro i limiti e alle condizioni fissate dal Consiglio Direttivo e comunque nei limiti indicati dalla legge.

La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto la- voro comunque denominato retribuito con l’Associazione.

I Volontari sono iscritti in un apposito Registro e sono assicurati, a norma di legge, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento della attività di volontariato nonché per la responsabilità civile.

Non si considerano volontari gli associati che coadiuvano in modo occasionale gli amministratori nell’esercizio delle loro funzioni.

art. 25 - I Lavoratori

L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti ed avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati.

In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associa- ti.

art. 26 - Scioglimento della Associazione

In caso di scioglimento dell’associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 27

L’Associazione può stipulare assicurazione per danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale a seguito dell’attività svolta.

Art. 28

Il Consiglio direttivo assicura la pubblicità degli atti relativi all’attività dell’associazione.

I Soci hanno diritto alla consultazione dei documenti sociali. Qualora la documentazione si trovi conservata presso consulenti esterni della cui attività l’Associazione si avvale, l’accesso avviene presso lo Studio del Consulente concordando con lo stesso tempi e modalità.

La richiesta di accesso è presentata al Presidente.

L’accesso è disciplinato e si svolge in conformità a quanto disposto dalla legge n. 241 del 1990.

art. 29 - Norma finale

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice ci- vile.

F.to: Ilaria Del Bianco, Luca Nannini notaio